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Referendum 2026 - Opzione Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero

Gli elettori italiani temporaneamente all'estero potranno partecipare al voto per corrispondenza presentando domanda entro il 18/02/2026

Data :

11 febbraio 2026

Referendum 2026 - Opzione Voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero
Municipium

Descrizione

In occasione delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026, gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della Consultazione Referendaria p.v., nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (art. 4-bis della legge 459 del 27 dicembre 2001, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165) ;

Per partecipare al voto all'estero, tali elettori dovranno - entro e non oltre, il 32° giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale,  ossia entro il 18/02/2026 p.v. - far pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali un'apposita opzione . E' possibile la revoca entro lo stesso termine.
Si ricorda che l'opzione è valida solo per il voto cui si riferisce;
L'opzione (vedasi modello di domanda) può essere inviata 

per posta : Piazza San Nicola, snc - 00072 Ariccia (Rm)

posta elettronica : ufficioelettorale@comunediariccia.it

posta elettronica certificata : protocollo@pec.comunediariccia.it

 

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della Consultazione, oppure che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni);
La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

 - art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165

Ultimo aggiornamento: 11 febbraio 2026, 12:23

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