Descrizione
I REQUISITI PER ACCEDERE AL BONUS PER DISAGIO FISICO
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.
Le apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
COME SI OTTIENE IL BONUS PER DISAGIO FISICO
L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda: i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza dovranno continuare a farne richiesta presso il Comune di residenza.
Documenti necessari alla presentazione la domanda
· un certificato ASL che attesti:
o la situazione di grave condizione di salute;
o la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;
o il tipo di apparecchiatura utilizzata e le ore di utilizzo giornaliero;
o l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata;
· il documento di identità e il codice fiscale del richiedente e del malato se diverso dal richiedente;
· il modulo B compilato;
· codice POD (identificativo del punto di consegna dell’energia), composto da lettere e numeri, che inizia con IT e identifica in modo certo il punto fisico in cui l’energia viene consegnata dal fornitore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia fornitore;
· la potenza impegnata o disponibile della fornitura.
N.B. Per la richiesta del bonus per disagio fisico, non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.
È possibile anche delegare un’altra persona per presentare la domanda compilando l’apposito modulo Allegato D per le deleghe.
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Ultimo aggiornamento: 29 giugno 2026, 13:51