Presso la cancelleria di ciascuna Corte di Appello è stato istituito, con legge 21 marzo 1990, n. 53, l’Albo delle persone idonee all’Ufficio di Presidente di seggio elettorale.
Per poter svolgere la funzione di Presidente di seggio è necessario essere inseriti nell’Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale, che viene aggiornato annualmente e depositato presso l’Ufficio Elettorale del Comune.
E’ costituito, oltre che da particolari categorie di soggetti (magistrati, avvocati dello Stato, ecc..), anche dai nominativi degli elettori che presentano apposita domanda di iscrizione e che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
- buona condotta;
- età non superiore ai 70 anni;
- titolo di studio: scuola media di secondo grado di qualsiasi tipo (diploma di scuola media superiore);
e che non rientrano nelle seguenti categorie:
- Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio Elettorale di Sezione:
- coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età;
- i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- gli appartenenti a Forze Armate in Servizio;
- i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti;
- i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici
- elettorali comunali;
- i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.
La domanda di inserimento nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale può essere presentata utilizzando il modulo presente nella sezione Modulistica o in distribuzione presso l’Ufficio Elettorale, consegnandolo all’ufficio Protocollo.
Se la richiesta viene accolta, l’iscrizione riveste carattere permanente e non deve, quindi essere rinnovata l’anno successivo.
La Corte d’Appello, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall’albo di coloro che non hanno i requisiti prescritti o che hanno riportato una condanna per reati in materia elettorale o che chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le abbiano svolte senza giustificato motivo o che si sono resi responsabili di gravi inadempienze.
I Presidenti dei seggi elettorali sono nominati, in occasione di ogni consultazione elettorale, dal Presidente della Corte d’Appello fra coloro che sono iscritti nell’apposito Albo predisposto dal Comune.
La nomina viene effettuata entro il trentesimo giorno precedente quello della votazione e l’elenco dei presidenti designati alle rispettive sezioni elettorali viene trasmesso al Comune entro il ventesimo giorno antecedente la data delle consultazioni.