DOCUMENTO PROGRAMMATICO – Deliberazione del Consiglio Regionale 6 novembre 2002, n. 131.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle Attivita’ Produttive;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed in particolare gli articoli nn. 23, 24 e 25, che prevedono l’avvio dello sportello unico per le attivita’ produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, relativo alle norme di semplificazione dei procedimenti per l’attuazione di attivita’ produttive;
Vista la legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, art. 43 che ha istituito il cap. n. 22154 “Incentivi per l’istituzione dello Sportello Unico per le Attivita’ Produttive”;
Vista la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, “Organizzazione delle funzioni a livello regionale per la realizzazione del decentramento amministrativo”;Vista la deliberazione della Giunta regionale dell’8 febbraio 2000, n. 312, esecutiva ai sensi di legge, avente in oggetto: “Incentivi per l’istituzione e la gestione dello Sportello Unico per le Attivita’ Produttive”, con la quale, fra l’altro, si faceva riserva di adottare i necessari e piu’ specifici criteri di finanziamento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale del 12 dicembre 2000, n. 2514, esecutiva ai sensi di legge, “Incentivi per l’istituzione e la gestione dello sportello unico per le attivita’ produttive.
Criteri di finanziamento”; Vista la determinazione del Direttore del Dipartimento del 29 novembre 2000, n. 1566, relativa alla richiesta di impegno sul capitolo n. 22154, della somma di L. 1.000.000.000;
Considerato che in relazione alle richieste di informazioni sulla concessione del contributo di cui in oggetto e’ facile prevedere un elevato numero di domande a fronte di una limitata somma disponibile in bilancio;
Ritenuto, pertanto, necessario, apportare integrazioni e rettifiche alla precedente delibera di Giunta regionale n. 2514/2000, sopra richiamata, al fine di rendere meglio operativa la faseprocedurale di esame dei progetti e di concessione del contributo;
Rilevato che i contributi dovranno essere concessi nelle percentuali gia’ fissate nella delibera di Giunta regionale n. 312/2000, richiamata, e che, pertanto, quanto stabilito nel dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 2514/2000 (50% dell’investimento totale) deve intendersi annullato;
Ritenuto opportuno ammettere a contributo anche i progetti gia’ realizzati o in corso di realizzazione, purche’ il relativo procedimento amministrativo sia iniziato successivamente alla data di pubblicazione della succitata legge regionale n. 6/1999, istitutiva del capitolo di bilancio, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 1999, n. 16, supplemento ordinario n. 6, nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera di Giunta regionale dell’8 febbraio 2000, n. 312, allegando in ogni caso tutta la documentazione prevista dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2514/2000;
Ritenuto dover stabilire, ad integrazione della piu’ volte citata deliberazione di Giunta regionale n. 2514/2000 che saranno finanziati i progetti secondo l’ordine cronologico di protocollo delle domande di richiesta di contributo e fino alla concorrenza della somma stanziata in bilancio, fatti salvi i criteri preferenziali, fissati nel dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 312/2000;
all’unanimita’
Delibera:
Tutte le premesse vengono richiamate e fanno parte integrante e sostanziale del dispositivo;
Di annullare parzialmente il dispositivo della deliberazione di Giunta regionale n. 2514/2000, citata nelle premesse, limitatamente alla percentuale dell’importo del contributo pari al 50% sull’investimento totale per le ragioni sopra espresse;Di ammettere a contributo i progetti secondo l’ordine cronologico di protocollo delle domande, pervenute a partire dalla data stabilita e fino alla concorrenza della somma stanziata e disponibile e di cui alla determinazione del Direttore del Dipartimento n. 1566/2000, citata in premessa e restituita dal Dipartimento Economia e Finanza in data 1° dicembre 2000, fatti salvi, in ogni caso, i criteri preferenziali fissati nel dispositivo della delibera di Giunta regionale n. 312/2000;
Di finanziare anche i progetti gia’ realizzati o in corso di realizzazione, purche’ il relativo procedimento amministrativo sia iniziato successivamente alla data di pubblicazione della legge regionale n. 6/1999, istitutiva del capitolo di bilancio e richiamata nelle premesse, nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 10 giugno 1999, n. 16, supplemento ordinario n. 6, nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera di Giunta regionale dell’8 febbraio 2000, n. 312, allegando in ogni caso tutta la documentazione prevista dalla successiva deliberazione di Giunta regionale n. 2514/2000;
Di prorogare di giorni trenta dalla pubblicazione di questa deliberazione il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo.
La presente deliberazione non è soggetta al controllo di legittimità ai sensi della legge n. 127/1997.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO