PRO01 – Imprenditori agricoli
Ufficio | Sportello Unico delle Imprese | |||||||
Descrizione | Ai sensi dell’art. 2135 del Codice Civile “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. | |||||||
Modalità di presentazione | L’esercizio della vendita diretta di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende è soggetta alla presentazione di una comunicazione (utilizzando l’apposito modello riportato in calce) al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione (per la forma itinerante e il commercio elettronico) o al Comune in cui si intende esercitare la vendita (in locali aperti al pubblico). La comunicazione, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico. | |||||||
Normativa di riferimento | Art. 2135 codice civile D.Lgs. 228/2001 |
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Procedimenti collegati | PRO02 – Imprenditori agricoli (qualifica professionale) Diritti di Istruttoria dei procedimento dello SUAP |
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Allegati |
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