CSF01 – Commercio in sede fissa : esercizi di vicinato
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Ufficio |
Sportello Unico delle Imprese |
Descrizione |
Gli esercizi di vicinato, come definiti dall’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono le strutture aventi superficie di vendita fino a 250 mq.L’attività di vendita è esercitata nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico – sanitaria, dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di sicurezza e di destinazioni d’uso dei locali. |
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Modalità di presentazione |
L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di un esercizio di vicinato è subordinato alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al Comune, L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. |
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Procedimenti collegati |
Diritti di Istruttoria dei procedimento dello SUAP |
Allegati |
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CSF01 Commercio in sede fissa : esercizi di vicinato |
esercizi di vicinato |
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Modulo Procura Speciale |
Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l’invio telematico allo SUAP |
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