Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Città di Ariccia

Circoli privati

CPR01 – scheda circoli privati

     
Ufficio Sportello Unico delle Imprese
Descrizione L’art.18 della nostra Costituzione stabilisce che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale e che sono proibite unicamente le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Ai cittadini quindi è riconosciuto e tutelato costituzionalmente il diritto ad associarsi liberamente senza necessità di alcuna autorizzazione.
Per circolo privato deve intendersi una libera associazione di persone che si riunisce per perseguire fini e interessi (culturali, ricreativi, sportivi ecc..) comuni e l’accesso ai locali dei medesimi è consentito esclusivamente a determinati soggetti (soci).
Per questo motivo i circoli possono gestire, senza dover richiedere alcun titolo autorizzativo, quelle attività culturali, sportive, ricreative ecc.. (palestre, sale da ballo, campi da tennis, cinema, spettacoli, ecc..) per perseguire i fini stabiliti nello statuto del circolo.
A questa piena e completa libertà pochi limiti sono posti dalla normativa vigente e possono essere così riassunti:
• la vendita di prodotti ai soci è soggetta alla disciplina della normativa regionale in materia;
• l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci è soggetta alla disciplina di cui al D.P.R. n. 235/2001;
• le altre attività non sono soggette ad alcuna autorizzazione solamente se sono rivolte esclusivamente ai soci;
•sono vietate comunque quelle attività vietate ai singoli dalla legge penale (gioco d’azzardo ecc..).
Attività di somministrazione di alimenti e bevande
Il D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, recante il regolamento di semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati conferma la scelta effettuata dal legislatore della legge n.287/91, all’art.3, comma 6.
Nel D.P.R. infatti i circoli vengono suddivisi in due tipologie e precisamente:
1) associazioni e circoli ADERENTI a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, riconosciute dal Ministero dell’Interno
Questi per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al Comune una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2) associazioni e circoli NON ADERENTI a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali.
Questi circoli invece (che devono comunque avere natura di ente non commerciale) per effettuare direttamente attività di somministrazione a favore dei rispettivi associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali, devono presentare al comune apposita istanza in carta legale di autorizzazione e dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.
 
Modalità di presentazione L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell’art. 19 della L. 241/90, al Comune nel cui territorio è ubicato l’esercizio, nel caso di associazioni e circoli ADERENTI e l’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della SCIA all’Amministrazione competente. La SCIA dovrà essere compilata sull’apposito modello riportato in calce e presentata insieme alla documentazione richiesta.
La SCIA verrà sottoposta alle verifiche istruttorie di cui all’art. 6 della L. 241/90 e, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al punto precedente, l’Amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui sopra, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
 
Procedimenti collegati Diritti di Istruttoria dei procedimento dello SUAP
Allegati
img_20 CPR01 – SCIA sab aderenti o Circoli privati aderenti sab
img_21 Modulo Procura Speciale Incarico per la sottoscrizione digitale e/o l’invio telematico allo SUAP