Città metropolitana di Roma Capitale
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Città di Ariccia

Iscrizione anagrafica stranieri

Iscrizione anagrafica cittadini extracomunitari

Tutti i cittadini stranieri non appartenenti all’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno, che  hanno la propria dimora abituale nel territorio di Ariccia hanno l’obbligo di richiedere l’iscrizione  anagrafica della popolazione residente per sé e per gli eventuali componenti il nucleo familiare (eccetto il personale diplomatico e consolare).
Se il dichiarante è in possesso di un permesso o carta di soggiorno con indicato un indirizzo di abitazione diversoda quello nelquale richiede la residenza,dovrà chiedere all’Autorità di Pubblica Sicurezza il relativo aggiornamento. Con l’entrata in vigore delle norme previste dal decreto in materia di semplificazione e sviluppo (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012 coordinato con la legge di conversione del 4 aprile 2012 n 35), l’Ufficiale d’Anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni, effettua le iscrizioni
anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche decorrono dalla data di presentazione
della dichiarazione.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente. Gli articoli 7, 5 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il  falso ad un pubblico ufficiale.
Richiesta
Per presentare la richiesta è necessario:
1)essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
2)utilizzare il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica (dichiarazione di residenza)
modello unico ministeriale_dichiarazione_residenza
Modalità di presentazione
Dopo aver compilato  il modello unico ministeriale di dichiarazione anagrafica in ogni sua parte
e dopo  averlo firmato, lo si potrà trasmettere o consegnare all’ufficio anagrafico del municipio competente per territorio con le seguenti modalità:
di persona  tramite Posta Elettronica Certificata  o posta elettronica ordinaria
allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;
con lettera raccomandata allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante;
tramite fax allegando fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante.
L’ufficiale d’anagrafe non potrà accettare domande in carta libera in un formato diverso, o non
compilate in tutte le parti obbligatorie che sono contrassegnate da asterisco
Nota bene
Nel caso in cui nell’abitazione dove si vuole trasferire la residenza fosse già residente
un’altra famiglia è indispensabile che un suo rappresentante maggiorenne dia il consenso all’ingresso.
In mancanza di questa condizione la pratica sarà considerata irricevibile.
Il consenso potrà essere fornito:
a) di persona, accompagnando il dichiarante allo sportello del municipio;
b) compilando l’apposito campo nel modello unico ministerialedi dichiarazione anagrafica, allegando  una fotocopia (fronte retro) del documento di identità di chi ha prestato il consenso
Documentazione da presentare
1.-Passaporto valido;
2.-Permesso o carta di soggiorno in corso di validità;
3.-Nell’ipotesi di permesso di soggiorno scaduto, ricevuta attestante l’avvenuta presentazione
della richiesta di rinnovo ( la suddetta domanda deve essere stata presentata prima della
scadenza del permesso di soggiorno o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso),
unitamente al permesso di soggiorno scaduto;
4.-Dichiarazione di accettazione al domicilio se la nuova iscrizione anagrafica viene dichiarata in  un appartamento dove già sono residenti altre persone, allegando la fotocopia del documento  d’identità della persona che sottoscrive la dichiarazione.
5.-Codice fiscale;
6.-Eventuali atti di nascita matrimonio divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che
ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR
334/2004;
Per l’iscrizione anagrafica, coloro che hanno chiesto il permesso di soggiorno ma non  lo hanno ancora ricevuto, dovranno presentare: Soggiorno per motivi di lavoro
(circolare Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007)
1.Passaporto valido;
2.Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno
3.Nulla osta dello sportello unico per l’immigrazione;
4.Contratto di soggiorno stipulato presso lo sportello unico per l’immigrazione;
5.se la nuova iscrizione anagrafica viene dichiarata in un appartamento dove già sono residenti
altre persone occorre o la dichiarazione di accettazione al domicilio, allegando la fotocopia del
documento d’identità della persona che sottoscrive la dichiarazione oppure la presenza dell’intestatario scheda anagrafica munito di documento di identità valido;
6.Codice fiscale del richiedente e degli eventuali familiari;
7.Eventuali atti di nascita matrimonio divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che
ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR
334/2004;  Soggiorno per ricongiungimento familiare
(circolare Ministero dell’Interno 43/ 2007)
Passaporto valido;
Visto d’ingresso per ricongiungimento;
Ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno;
Nulla osta della Questura o dello Sportello unico per l’immigrazione al ricongiungimento;
Presenza dell’intestatario scheda anagrafica in caso di coabitazione munito di documento di  identità valido
Eventuali atti di nascita matrimonio divorzio, rilasciati dalla competente autorità dello Stato
estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che
ne attesta la conformità all’originale ( come previsto dall’art.2 DPR394/1999 e dall’art.2 del DPR  334/2004;
Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
I cittadini extracomunitari  quando ottengono il rinnovo del permesso di soggiorno, entro 60 giorni  devono rinnovare all’ufficiale di Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale in Ariccia, presentandosi
personalmente agli sportelli ( art.7 comma 3 DPR 223/89).
La mancata dichiarazione comporta, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno,  previo avviso da parte dell’ufficio a provvedere nei successivi 30 giorni, la cancellazione dall’anagrafe  della popolazione residente
(art. 11 DPR 223/1989 ).
Verifica dei requisiti per l’iscrizione anagrafica
Nei 45 giorni successivi alla richiesta di cambio di residenza o di abitazione, l’ufficio effettuerà le
verifiche al domicilio dichiarato (tramite la Polizia Locale ) e controllerà tutta la
documentazione presentata dal richiedente o eventualmente trasmessa dal comune di emigrazione.
Entro il 45° giorno l’ufficio potrà emettere un preavviso di rigetto della doma
nda nel caso in cui si accerti che non sussistano le condizioni previste dalla legge relative sia all’effettivo luogo di dimora abituale, sia  agli altri requisiti per l’iscrizione anagrafica, oppure si rilevino delle irregolarità nella richiesta.
In questo caso il richiedente avrà 10 giorni di tempo per presentare le proprie osservazioni scritte al fine  di evitare l’annullamento della pratica di residenza.
In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all’autorità giudiziaria competente.
Gli artic oli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono, infatti, la decadenza dai benefici e sanzioni penali  per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

Ricorso
Nel caso di diniego di iscrizione anagrafica è ammesso il ricorso al prefetto della Provincia di Roma nel termine di 30 ( trenta) giorni dalla comunicazione dell’Ufficiale di Anagrafe.
Tempi
L’iscrizione anagrafica è immediata qualora il cittadino si presenti personalmente munito di tutta la  documentazione necessaria, ovvero avviene entro due giorni  lavorativi dal ricevimento se la  dichiarazione viene trasmessa per posta ordinaria o via telematica.
La residenza anagrafica decorrerà  dalla data di presentazione della richiesta da parte del cittadino
Quanto costa
L’iscrizione anagrafica è gratuita
.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge 24 dicembre 1954 n.1228

D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223

Legge 06 marzo 1998 n. 40

D.P.R. 18 ottobre 2004 n. 334

Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286

D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394

Circolare Ministeriale n. 42/2006

Circolare Ministero dell’Interno 20 febbraio 2007

Legge 28 maggio 2007 n. 68