Divorzio Breve
Procedura innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (vengono considerati i figli di entrambi i coniugi e di uno solo di essi), e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale. Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni. Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
– iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
– trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
– residenza di uno dei coniugi
E’ possibile fissare un appuntamento e/o chiedere informazioni ai seguenti indirizzi e-mail: lcarnevali@comunediariccia.it e afracassi@comunediariccia.it – Responsabili del procedimento Carnevali Laura – Alessandra Fracassi.
Con deliberazione della Giunta Comunale n° 55 /2015 è stato determinato in € 16,00 il diritto fisso per gli accordi di separazione consensuale, richieste congiunte di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché modifica delle condizioni di separazione o di divorzio conclusi innanzi all’ufficiale di stato civile.
All’atto della sottoscrizione dell’accordo i coniugi dovranno consegnare una ricevuta del versamento di Euro 16,00 da versare mediante c/c postale n. 5188003 intestato a Comune di Ariccia – Servizio Tesoreria ovvero mediante versamento presso la Tesoreria Comunale Banca Popolare di Sondrio – Causale: DIRITTO FISSO – Art. 12 c. 6 – L. 162/2014.
Allegati:
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Negoziazione assistita
L’art. 6 della Legge n.162/2014 prevede la negoziazione assistita da almeno un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap gravi e di figli maggiorenni non autosufficienti. L’accordo dovrà essere munito di nulla osta da parte del P.M. o di un’autorizzazione del P.M. previa valutazione dell’interesse dei figli. L’avvocato, una volta ottenuto l’eventuale nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al Comune di:
– Celebrazione del matrimonio in forma civile;
– Celebrazione del matrimonio in forma religiosa,
– Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani o da un cittadino italiano e un cittadino straniero.
L’accordo da inoltrare al Comune di Ariccia – Ufficio dello stato civile – firmato digitalmente, potrà essere inviato dall’avvocato via pec al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comunediariccia.it
Modulo