Statuto Comunale – Art. 10 – I regolamenti comunali
1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune. Essi sono formati nel rispetto delle disposizioni normative, sia statali che regionali vigenti per la materia trattata, ed approvati dagli Organi di governo del Comune, ciascuno per le proprie competenze, secondo le disposizioni di legge. A tali Organi è, altresì, demandata la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli. Oltre a quelli previsti dalla legge, il Comune ha facoltà di dotarsi autonomamente di altri regolamenti finalizzati a disciplinare la propria attività istituzionale e ad ottimizzare la funzionalità e l’efficienza del proprio apparato amministrativo.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabiliti dallo statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all’albo pretorio dell’Ente per la durata di quindici giorni. Essi entrano in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione approvativa. Fanno eccezione i regolamenti per i quali la legge preveda particolari forme di pubblicazione. Della loro adozione dovrà essere data adeguata pubblicità al fine di consentirne la conoscenza da parte della cittadinanza.
4. Il Segretario generale del Comune appone in calce all’originale del regolamento la dichiarazione dell’entrata in vigore.
Nella sezione Trasparenza del sito sono pubblicati tutti i Regolamenti:
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Regolamenti servizi tecnici e pianificazione territoriale
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