Città metropolitana di Roma Capitale
MENU

Città di Ariccia

Contributo delle spese sostenute per l’acquisto di sostituti del latte materno

Contributo delle spese sostenute per l’acquisto di sostituti del latte materno (formule per lattanti) alle donne affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento (di cui al Decreto del Ministero della Salute del 31 agosto 2021).

Aventi diritto:

L’avente diritto è il/la lattante la cui madre è affetta da condizioni patologiche che ne impediscono la pratica naturale dell’allattamento. Possono quindi presentare domanda di contributo le donne residenti nella Regione Lazio, le straniere e le apolidi, le residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale, nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali, che sono affette da condizioni patologiche che impediscono la pratica naturale dell’allattamento. In caso di morte materna il contributo può essere richiesto dal padre o dal tutore del bambino.

Requisiti previsti:

  • presenza di una delle condizioni di cui al successivo paragrafo “Condizioni Patologiche”, debitamente certificata;

  • Indicatore della situazione economica equivalente ordinario (ISEE) della mamma richiedente non sia superiore a 30.000,00 euro annui, secondo le modalità indicate dal “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159.

Condizioni Patologiche:

Le condizioni patologiche e le modalità per l’erogazione del contributo per l’acquisto di sostituti delle formule per lattanti sono individuate nel suddetto Decreto come di seguito indicato:

Indicazioni permanenti

  • Infezione da HTLV1 e 2;

  • Sindrome di Sheehan;

  • Alattogenesi ereditaria;

  • Ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria (seno tubulare);

  • Mastectomia bilaterale;

  • Morte materna.

Indicazioni temporanee (da sottoporre a verifica mensile)

  • Infezione da HCV con lesione sanguinante del capezzolo;

  • Infezione da HSV con lesione erpetica sul seno o capezzolo;

  • Infezione ricorrente da streptococco di gruppo B;

  • Lesione luetica sul seno;

  • Tubercolosi bacillifera non trattata;

  • Mastite tubercolare;

  • Infezione da virus varicella zooster;

  • Esecuzione di scintigrafia;

  • Assunzione di farmaci che controindicano in maniera assoluta l’allattamento;

  • Assunzione di droghe (escluso il metadone);

  • Alcolismo

Rispetto ad alcune delle condizioni citate, che potrebbero essere problematiche da interpretare, si forniscono le seguenti specifiche al fine di garantire la massima omogeneità nella certificazione e non produrre disequità:

  • Sindrome di Sheean: difetto secondario dell’ormone ipofisario, causato dalla necrosi dell’ipofisi, dovuta a una emorragia grave peri- o postpartum con conseguente ipovolemia e shock. È una condizione rara in Italia, più frequente nei paesi a risorse limitate, essendo associata anche al tipo di assistenza offerta al momento del parto e nel post-parto. La diagnosi di sindrome di Sheean va documentata con esami di imaging (RMN con sella “vuota”) o di laboratorio (dosaggio ormoni ipofisari);

  • Alattogenesi ereditaria: condizione genetica estremamente rara, la diagnosi deve essere adeguatamente documentata tramite test di laboratorio;

  • Ipotrofia bilaterale della ghiandola mammaria (seno tubulare): rara condizione in cui la ghiandola mammaria è scarsamente sviluppata, con conseguente scarsa o assente produzione di latte. I criteri clinici per la diagnosi sono:

  1. Distanziamento (flat space) tra i seni > 4 cm
  2. Asimmetria dei seni con seni tubulari (base stretta e volume maggiore in lunghezza piuttosto che in circonferenza)
  3. Areola larga e rilevata “a bulbo”
  4. Assenza di trasformazione del seno già in gravidanza e/o dopo il parto con assenza della montata lattea;
  • Esecuzione di scintigrafia: coerentemente con le indicazioni del D.lgs. n. 101/31.07.2020, art. 166, co. 4. […] Nei casi di somministrazione di radio farmaci a donne che allattano al seno, particolare attenzione è rivolta alla giustificazione della procedura, tenendo conto della necessità e dell’urgenza, e al processo di ottimizzazione che deve riguardare sia la madre che il figlio. Se le condizioni materne sono compatibili e la donna è d’accordo, prima dell’esame è possibile estrarre e conservare il latte materno utile all’alimentazione del neonato/lattante per il periodo di sospensione successivo alla metodica o avvalersi della donazione delle Banche del Latte;

  • Farmaci: quando si valuta il rischio derivante dall’assunzione di farmaci bisogna ricordare che le indicazioni riportate nel foglietto illustrativo dei farmaci sono largamente insufficienti a questo scopo. Bisogna, inoltre, sempre valutare le alternative compatibili. Per evitare false controindicazioni all’allattamento è necessario, quindi, fare una valutazione aggiornata del rischio di ogni singolo farmaco. 

L’articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale prevede che il clinico prescrittore deve anche rivalutare mensilmente la sussistenza delle condizioni materne transitorie che controindicano l’allattamento naturale.

Accertamento delle condizioni patologiche:

Le condizioni patologiche sono certificate senza oneri a carico dell’interessata da uno specialista del Servizio Sanitario Nazionale, dipendente o convenzionato, in particolare dal pediatra o neonatologo del punto nascita, per le condizioni identificate già in gravidanza o alla nascita, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o dallo specialista per le condizioni che si verificano dopo la dimissione.

Procedura:

I Distretti Sanitari sono deputati a ricevere e gestire le richieste di accesso al contributo, corredate della necessaria documentazione, attraverso i PUA distrettuali o altre modalità definite dalle singole Aziende che verranno ritenute idonee e ad erogare il contributo.

Le mamme dovranno rivolgersi al neonatologo o pediatra del Punto Nascita, per le condizioni identificate già in gravidanza o alla nascita, al medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta o allo specialista, che mensilmente prescrive le formule per lattanti incluse nel registro nazionale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto del Ministero della salute 8 giugno 2001, rivalutando a cadenza mensile le condizioni che controindicano l’allattamento in maniera assoluta (temporanea o permanente) al massimo per i primi sei mesi di vita del neonato.

DELIBERAZIONE N. 12 DEL 05.05.2023

MODELLO DOMANDA